IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Comitato regionale di controllo
 
   1. Il Comitato regionale di controllo informa la propria attivita'
ai principi di autonomia degli enti locali.
   2.  Il  controllo  sugli  atti degli enti locali e' esercitato dal
Comitato regionale di controllo, costituito nei modi stabiliti  dalla
legge dello Stato, e cosi' articolato:
     a) n. 1 Sezione centrale, con sede a Venezia;
     b) n. 7 Sezioni provinciali, rispettivamente con sede a Belluno,
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.