IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Comitato regionale di controllo 1. Il Comitato regionale di controllo informa la propria attivita' ai principi di autonomia degli enti locali. 2. Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato dal Comitato regionale di controllo, costituito nei modi stabiliti dalla legge dello Stato, e cosi' articolato: a) n. 1 Sezione centrale, con sede a Venezia; b) n. 7 Sezioni provinciali, rispettivamente con sede a Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.